lunes, 21 de noviembre de 2011

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL´UOMO





DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO
Risoluzione 217A (III) dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
Adottata il 10 dicembre 1948

Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei
loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace
nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di
barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri
umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato
proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo; Considerato che è indispensabile che i diritti
dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere,
come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti
fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti
dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di
vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni
Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima
importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea Generale
proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Dell'Uomo come ideale da raggiungersi
da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società avendo
costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e
l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure
progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e
rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro
giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza,
di nascita o di altra condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o
internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o
territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o
soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù e la tratta degli
schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale
tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione che
violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro
atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti
ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi
doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1) Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non
sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le
garanzie per la sua difesa.
2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che,
al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o
secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a
quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua
famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione.
Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni
Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel
proprio Paese.
Articolo 14
1) Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per
reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto
di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza
alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al
matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri
coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta
dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà privata sua personale o in comune con
gli altri.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la
libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in
pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel
culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere
molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee
attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1) Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia
attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del
proprio Paese.
3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere
espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed
eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonché alla
realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con
l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla
sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti
condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale
lavoro.
3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che
assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed
integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
4) Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri
interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole
limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1) Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il
benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al
vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla
sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro
caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati
nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
1) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per
quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere
obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e
l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al
rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve
promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e
religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità,
di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da
ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà
enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e
pieno sviluppo della sua personalità.
2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a
quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto
dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale,
dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con
i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di
qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla
distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

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